Statuto
Struttura
L'Opera di Santa Maria del Fiore si configura come “fabbriceria” nei termini specificati dalla legge n. 848 del 1929 e delle sue successive modifiche. Dal 1998 l'Ente ha acquisito la qualifica di ONLUS, il suo Statuto è stato approvato dal Ministero dell'Interno e definisce tra i suoi fini istituzionali la "tutela, promozione e valorizzazione del suo patrimonio artistico".
E' retta da un Consiglio di Amministrazione composto di sette membri, nominati per un triennio dal Ministro dell'Interno.
La governance dell'istituzione è composta da:
Il Presidente, rappresentante legale dell'ente, eletto tra i membri del Consiglio e nominato con decreto del Ministero dell'Interno.
Il Segretario Generale, a cui è affidata la direzione generale dell'Ente.
La gestione del patrimonio è affidata a:
Il Settore Tecnico, che provvede al controllo di tutto il complesso monumentale dell'Opera di Santa Maria del Fiore, stabilisce il programma degli interventi di manutenzione e conservazione e dirige gli interventi stessi.
L'Archivio, che conserva, valorizza e rende accessibile il patrimonio archivistico, bibliotecario, grafico e fotografico, accumulato nel corso dei secoli dall‘Opera del Duomo.
Il Settore Amministrativo, a cui compete la gestione amministrativa di tutto il complesso monumentale.
Il Settore Risorse Umane, a cui compete la gestione completa di tutti i dipendenti dell'Opera di Santa Maria del Fiore.
Il Settore Relazioni con il pubblico, per la custodia e la vigilanza dei monumenti.
Il Settore Promozione, suddiviso in ufficio comunicazione e commerciale per la promozione e lo sviluppo delle opportunità dell'Ente.
Statuto della Fabbriceria di Santa Maria del Fiore Opera del Duomo di Firenze
Art. 1
La Fabbriceria della Chiesa Cattedrale di S. Maria del Fiore, denominata anche Opera del Duomo di Firenze, avente personalità giuridica per antico possesso di stato, è dotata di una massa patrimoniale (patrimonium fabricae) che essa stessa amministra, costituita nel tempo passato dalla sua fondazione (settembre 1296) attraverso interventi, donazioni ed elargizioni da parte di autorità civili e di semplici fedeli, nonché acquisti di beni effettuati impiegando proprie rendite. Essa ha sede in Firenze, attualmente in via Canonica, n.1.
Art. 2
La Fabbriceria di S. Maria del Fiore - Opera del Duomo di Firenze persegue quindi come suo scopo, senza ingerenza alcuna nei servizi di culto, esclusivamente finalità di utilità sociale, nei seguenti settori di attività:
nella tutela, promozione e valorizzazione, nelle funzioni religiosa, civile, culturale e storica, della Cattedrale di S. Maria del Fiore, nonché di tutti gli altri suoi monumenti e fabbricati, soggetti al vincolo di cui al D. Lgs. 29.10.1999, n.490, recante Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, provvedendo in particolare modo:
alle spese di manutenzione, di custodia e di restauro di tali beni e degli arredi, suppellettili ed impianti facenti parte degli stessi;
all'amministrazione dei beni patrimoniali ed avventizi a quanto sopra destinati;
all'amministrazione delle rendite dei suoi beni patrimoniali, dei proventi conseguiti per ingressi ad ogni luogo ove il pubblico sia ammesso a pagamento e, ancora, delle offerte pervenutele da destinare allo svolgimento dell'attività istituzionale di tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio artistico;
ad ogni altra spesa connessa o strumentale allo svolgimento delle predette attività.
alla promozione della cultura e dell'arte, con particolare riguardo al complesso monumentale di S. Maria del Fiore, in ogni sua forma e manifestazione;
La Fabbriceria provvede, altresì, sempre senza ingerenza nei servizi di culto:
all'amministrazione ed alla manutenzione degli eventuali beni patrimoniali destinati a spese di ufficiatura e di culto, non rientranti tra i beni soggetti al vincolo di cui al D. Lgs. 29.10.1999, n.490; le rendite destinate a questi ultimi fini sono iscritte nel bilancio della Fabbriceria nelle partite di giro e vengono periodicamente versate alla autorità religiosa che sovrintende alla Cattedrale; non esistono, invece, beni con rendite a destinazione mista o indeterminata;
a stabilire, d'intesa con il Reverendo Capitolo Metropolitano Fiorentino, le condizioni per l'accesso delle persone alla Cattedrale ed alle terrazze, al Battistero, alla Galleria dell'Opera ed inoltre a determinare modalità e tempi per la consultazione del proprio archivio storico e biblioteca;
ad ogni altra spesa che gravi per statuto sul bilancio della Fabbriceria.
Art. 3
Secondo il regolamento di esecuzione delle norme relative alle Fabbricerie (art. 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222) introdotto nell'ordinamento giuridico italiano con D.P.R. 13/2/ 87, n. 33, si determina che la Fabbriceria di S. Maria del Fiore - Opera del Duomo di Firenze - è composta da sette membri, scelti tra persone di specchiata moralità, di ottima condotta e professanti la religione cattolica; essi sono nominati per un triennio, due dall'Arcivescovo di Firenze e cinque dal Ministro dell'Interno, sentito l'Arcivescovo stesso. Il Presidente è eletto tra i membri della Fabbriceria ed è nominato con decreto del Ministro dell'Interno; i membri della Fabbriceria prestano la loro opera gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute a cagione del mandato, e possono essere riconfermati. Non può essere nominato Fabbricere chi ha rapporti di interesse proprio o del coniuge o dei parenti o affini sino al quarto grado con la Fabbriceria e non possono essere contemporaneamente membri della stessa coniugi o parenti affini entro il terzo grado. È fatto divieto al Consiglio e al Presidente di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita della Fabbriceria, il tutto nei limiti di legge. Gli utili e gli avanzi di gestione derivanti dalle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse, di cui al D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione di dette attività.
Art. 4
Alla prima convocazione della Fabbriceria, da indire nel rispetto di quanto previsto nel successivo Art. 5, provvede il Presidente uscente al ricevimento delle nomine di cui al precedente Art. 3. La Fabbriceria, come sopra convocata, ancora prima di attendere a qualsiasi altra incombenza, provvede all'elezione nel proprio seno del Presidente. La riunione è presieduta del Fabbricere più anziano di età. L'elezione ha luogo a mezzo di schede segrete nelle quali ciascun Fabbricere può indicare un solo nominativo. Risulta eletto il Fabbricere che consegue almeno la metà più uno dei voti espressi. Ove in prima votazione nessun Fabbricere consegua tale numero di voti, si procede, a mezzo di schede segrete, ad altra votazione a seguito della quale risulta eletto il Fabbricere che consegue il maggior numero di voti e, a pari voti, il più anziano di età. L'elezione del Presidente viene comunicata al Ministro dell'Interno per il provvedimento di nomina. In attesa di tale provvedimento le funzioni di Presidente vengono assunte, in via interinale, dal Fabbricere più anziano di età che poi, dopo la nomina del Presidente, mantiene la funzione vicaria in caso di assenza o di impedimento del titolare.
Art. 5
La Fabbriceria è convocata ogni qual volta il Presidente lo reputi opportuno se non necessario o quando almeno due membri ne facciano richiesta scritta motivata. Salvo particolari casi di urgenza, l'avviso di convocazione - contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco degli argomenti da trattare - deve essere comunicato per iscritto a ciascun Fabbricere almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. I Fabbriceri sono tenuti ad intervenire alle adunanze; quello che, senza giustificare il motivo, non interviene per tre sedute consecutive del consiglio, è considerato dimissionario e deve essere sostituito. Il Presidente può invitare alle adunanze della Fabbriceria, senza diritto di voto, persone estranee alla Fabbriceria stessa, limitatamente agli argomenti da trattare di loro specifica competenza. Per la validità delle deliberazioni della Fabbriceria è necessaria la presenza di almeno quattro Fabbriceri, fatto salvo quanto stabilito dall'Art. 7. Le delibere del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. La votazione ha luogo per appello nominale o per scheda segreta; quest'ultima procedura deve essere applicata ogni ogni qual volta trattasi di questioni concernenti persone. Le delibere della Fabbriceria devono constare del verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Fabbriceri, le loro dichiarazioni. Il Fabbricere, deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni concernenti interessi propri o di parenti o affini fino al quarto grado, o interessi di enti o società di cui abbia personale partecipazione.
Art. 6
Il Consiglio compie gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sentito l'Arcivescovo di Firenze.
Art. 7
Il presidente della Fabbriceria:
rappresenta legalmente la stessa di fronte a terzi ed in giudizio;
sovrintende all'andamento generale della Fabbriceria;
convoca, stabilendo l'ordine del giorno, il Consiglio e ne presiede le sedute;
esegue le delibere del Consiglio ed eroga le somme deliberate;
annualmente predispone e sottopone al Consiglio, per l'approvazione, il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, che successivamente trasmette al Prefetto nei termini previsti dall'art. 39 del ricordato D.P.R. 13/2/87, n. 33 così come modificato dal D.P.R. 01/09/1999, n. 337 e precisamente entro il 30 novembre di ogni anno trasmette al Prefetto il bilancio di previsione ed entro il 31 marzo di ogni anno trasmette al Prefetto il conto consuntivo; predispone e sottopone al consiglio, per l'approvazione, relativamente alle sole attività ONLUS, anche la situazione patrimoniale, economica e finanziaria prevista dall'art. 20-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
in caso di urgenza adotta i provvedimenti necessari e ne riferisce per la ratifica al Consiglio nella prima adunanza utile;
promuove le azioni a tutela dei diritti relativi ai beni della Fabbriceria;
per il miglior funzionamento della Fabbriceria potrà attribuire a singoli Fabbriceri l'incombenza di seguire specificatamente branche dell'amministrazione secondo le loro particolari attitudini.
Art. 8
Il patrimonio della Fabbriceria si distingue in:
beni mobili ed immobili di interesse storico, artistico e culturale;
altri beni mobili ed immobili.
I beni mobili ed immobili di interesse storico, artistico e culturale debbono risultare da apposito inventario da depositare, oltre che presso l'Ordinario Diocesano, presso la competente Soprintendenza. Detti beni sono inalienabili e, anche se trattasi di beni mobili, inamovibili dalla sede propria.
La inamovibilità di detti beni mobili può essere momentaneamente rimossa in occasione di mostre o di altri eventi particolari, previa autorizzazione del Consiglio, comunque subordinato al benestare della competente Soprintendenza e, per quanto attiene ai beni e servizio di culto, alla preventiva autorizzazione dell'Autorità Ecclesiastica.
Degli altri beni immobili fanno parte:
arredi e mobili ed oggetti comunque non rientranti fra quelli di interesse storico, artistico e culturale;
terreni e fabbricati diversi da quelli di interesse storico, artistico e culturale.
Il patrimonio edilizio non necessario al culto ed alle funzioni amministrative, culturali e di rappresentanza, è dato in locazione secondo le consuetudini e nel rispetto delle leggi vigenti.
In caso di soppressione della Fabbriceria, per qualsiasi causa, il patrimonio sarà devoluto ad un Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto, sentito l'Arcivescovo di Firenze e l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Art. 9
L'archivio storico della Fabbriceria e l'annessa biblioteca sono disciplinati da apposito regolamento. La Fabbriceria potrà scegliere fra i propri membri l'Archivista onorario.
Art. 10
Il servizio di tesoreria della Fabbriceria è affidato all'istituto di credito cittadino disposto a praticare le condizioni più favorevoli.
Art. 11
Per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse rientranti nella disciplina di cui al D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 viene redatta e tenuta una contabilità separata rispetto alle altre attività svolte dall'ente non rientranti in tale disciplina.
Art. 12
La Fabbriceria potrà, con uno o più regolamenti, dettare norme per l'esecuzione del presente statuto e per la propria gestione amministrativa.
Art. 13
Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni canoniche e civili vigenti.